Statuto

ASSOCIAZIONE GIOVANI TOSCANI

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. L’Associazione culturale di promozione sociale denominata “Associazione Giovani Toscani” è disciplinata ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L’Associazione denominata “Associazione Giovani Toscani”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi .

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

  • Promozione, riscoperta e studio delle origini del popolo toscano;
  • Valorizzazione, approfondimento e studio della storia del popolo e del territorio toscano;
  • Ricerca delle ragioni economiche e politiche che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo del Granducato di Toscana come stato autonomo e indipendente;
  • Difesa del diritto allo studio scolastico e universitario;
  • Protezione del diritto al lavoro ed alla casa soprattutto per i giovani;
  • Recupero e difesa degli usi, dei costumi e della cultura della terra toscana;
  • Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti toscani;
  • Affermazione della cultura della legalità e la lotta alle forme di criminalità organizzate;
  • Promozione dell’associazionismo giovanile;
  • Promozione del turismo come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono;
  • Salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali della Toscana;

 

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

  • Convegni, seminari, workshop, corsi di formazione, momenti di studio;
  • Iniziative culturali, di spettacolo, di animazione e di informazione;
  • Attività ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
  • Consulenza per la tutela dei diritti di utenti e consumatori;
  • Organizzazione di viaggi, soggiorni turistici e scambi culturali;
  • Gazebo, volantinaggi e altre attività promozionali;
  • Attività editoriali e produzione di periodici;
  • Attività di comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva,radioamatoriali, nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la comunicazione telematica.

 

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione  esclude  la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art. 7.  Si acquisisce la qualifica di Socio attraverso l’acquisizione del modulo di adesione e l’adozione della tessera dell’associazione quale propria tessera sociale.

Art. 8. I soci di dividono nelle seguenti categorie:

  • fondatori
  • ordinari
  • sostenitori
  • onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo la loro qualifica di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative; a tali soci è posto il limite dei 35 (trentacinque) anni al momento della sottoscrizione o rinnovo di tale qualifica.

Soci sostenitori sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative e che non rientrano nel limite di età dei 35 (trentacinque) anni al momento della sottoscrizione o rinnovo di tale qualifica.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dal CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione; hanno infine l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Esclusivamente i soci fondatori ed i soci ordinari hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono  prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo o collaborazioni tecnico/professionali retribuite anche in via continuativa anch’esse autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

a)                  per decesso;

b)                  per morosità nel pagamento della quota associativa;

c)                  dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

d)                  per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, quantificata in mesi 6 (sei).

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) c) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell’Associazione:

a.  l’Assemblea dei soci;

b.  il Consiglio Direttivo;

c.  il Presidente;

d.  il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 12. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ad esclusione dei soci sostenitori ed onorari. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o  quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il due quinti degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il  giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di notifica a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione o rinnovo a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dei Probiviri, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 13. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 16. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
  • elegge e revoca il presidente;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo  per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 17. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione o rinnovo almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art.10;

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.  

Il  Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 23. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Probiviri

Art. 25. Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.

I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

  • decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
  • decisione, senza formalità di rito, sugli eventuali ricorsi dei soci che sono stati esclusi dal CD nei casi previsti dall’art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o  il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 27. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)             quote associative;

b)             contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c)              donazioni e lasciti testamentari;

d)             entrate  derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati;

e)             proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f)               entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g)             ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

a)             beni immobili e mobili;

b)             azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c)              donazioni, lasciti o successioni;

d)             altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 17 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di  utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.

Firenze, 24 Novembre 2011

 

Acciai Francesco

Andrea Tavanti

Giovandomenico Guadagno

Valentina Trambusti

Riccardo Rossanda

David Felici